Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza |
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; |
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale |
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.65 del 21 marzo 2020”; Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi |
elaborati in sede internazionale ed europea; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; verrà disposta la chiusura “totale” delle seguenti attività : |
* chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di quelle relative ai servizi di pubblica utilità, ai servizi pubblici essenziali, alla vendita di beni di prima necessità e alle edicole;
* chiusura di tutti i centri commerciali, degli esercizi commerciali presenti al loro interno e dei reparti di vendita di beni non di prima necessità. Restano aperte le farmacie, le parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi i mercati sia su strada che al coperto e le medie e grandi strutture di vendita;
*chiusura di bar, pub, ristoranti di ogni genere;
* chiusura delle attività artigianali di servizio (es. parrucchieri, estetisti, ecc..) ad eccezione dei servizi emergenziali e di urgenza;
* chiusura di tutti gli alberghi e di ogni altra attività destinata alla ricezione (es. ostelli, agriturismi, ecc..) ad eccezione di quelle individuate come necessarie ai fini dell’espletamento delle attività di servizio pubblico;
* sospensione di tutti i servizi mensa sia nelle strutture pubbliche che private;
* chiusura di tutti i servizi terziari e professionali, ad eccezione di quelli legati alla pubblica utilità e al corretto funzionamento dei settori richiamati nei punti precedenti. Si propone l’ulteriore sospensione, di conseguenza, dei termini processuali e degli adempimenti di natura amministrativa, assicurativa, ecc..
Si chiede che vengano consentite «ogni attività svolta con modalità di lavoro agile», chiede di individuare quali siano «le attività di indifferibile necessità», e precisa anche che «è già stato raggiunto un accordo con Confindustria » per «regolamentare la chiusura delle attività lavorative per le imprese».