LA VIOLENZA SULLE DONNE

La violenza sulle donne nel nostro Paese continua drammaticamente a essere all’ordine del giorno. L’ultima vittima è una giovane mamma di soli 20 anni, Giordana di Stefano, uccisa il 7 ottobre con diversi colpi d’ arma da taglio all’interno della sua auto nel Catanese. Negli anni scorsi la ragazza aveva denunciato l’ex convivente Luca Priolo per stalking, fermato a Milano alcune ore dopo l’omicidio. I due avevano un contenzioso aperto in sede civile per l’affido esclusivo della loro figlia di quattro anni. La giovane aveva presentato la richiesta e il 24enne si era detto pronto ad accettare l’accordo se lei avesse ritirato la denuncia per stalking presentata nel 2013. Priolo ha confessato l’omicidio davanti al sostituto procuratore di Milano, spiegando agli inquirenti dove cercare i suoi stessi abiti insanguinati. L’arma del delitto, un coltello da caccia, non è stata ancora ritrovata.
Proprio nello stesso giorno del delitto della 20enne che riaccende l’allarme sulla piaga del femminicidio, il ministro dell’Interno Angelino Alfano ha parlato dei risultati positivi ottenuti nel contrasto dei reati contro le donne in occasione di un convegno sullo stalking.
StopStalking (da to stalk) – che significa letteralmente fare la posta – è un termine inglese che indica una serie di comportamenti reiterati di tipo persecutorio, realizzati dal soggetto persecutore nei confronti della sua vittima: un insieme di condotte vessatorie sotto forma di minacce, molestie, atti lesivi continuati tali da indurre nella persone che le subisce un disagio psichico e fisico, generandole stati di paura e ansia, fino a compromettere lo svolgimento della sua normale vita quotidiana. In gergo giuridico si parla di «atti persecutori».
Lo stalker può essere una persona nota o sconosciuta dalla vittima, ma nella maggior parte dei casi si tratta di un ex partner. In linea di massima il movente principale delle condotte persecutorie è il controllo, la limitazione della libertà della persona che lo stalker vuol far sentire in sua balìa per disporre di lei a suo piacimento, aiutato dalla condizione di stress della vittima.  Il reato di stalking è stato introdotto in Italia nel febbraio del 2009 con l’articolo 612 bis del codice penale introdotto con la legge n.38 in materia di sicurezza pubblica, contrasto alla violenza sessuale e atti persecutori. Che recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni». Come capire se si è di fronte a veri e propri atti persecutori? I segnali sono molteplici. Telefonate, sms insistenti, e-mail minacciose, aggressioni verbali o fisiche, danni ai propri oggetti personali, regali non desiderati. Una volta compreso che la persona che ci genera ansia e paura, sta esercitando atti persecutori nei nostri confronti, dobbiamo agire: la vittima ha sei mesi di tempo per presentare querela, con cui esprime la volontà che lo stalker venga perseguito e punito penalmente. Ma questa non è l’unica strada percorribile: in alternativa l’articolo 8 della stessa legge (n.38 del 2009) dà la possibilità alla persona offesa tramite l’ammonimento (purché non abbia già sporto querela) di esporre i fatti al questore, avanzando richiesta nei confronti dell’autore della condotta persecutoria. Lo stalker verrà quindi ammonito e invitato a interrompere il comportamento persecutorio. La polizia di Stato ha stilato un breve vademecum su come difendersi da uno stalker:.
1. La vittima deve rivolgersi immediatamente alla polizia di Stato per segnalare i comportamenti violenti o persecutori.
2. Prima di proporre querela può chiedere al questore della città nella quale avvengono i fatti l’ammonimento degli atti persecutori.
3. Quando il soggetto ammonito ripropone nei confronti della vittima l’attività molesta non sarà necessario presentare querela in quanto la polizia ha poi l’obbligo di denunciare il persecutore.
4. La vittima può rivolgersi a un centro antiviolenza della città in cui vive per chiedere aiuto e mettere in sicurezza i propri eventuali figli, che necessitano di tutela.
5. È importantissimo non rispondere mai alle telefonate o ai messaggi dello stalker e non mettere in atto rappresaglie.
6. È necessario informare della situazione le persone vicine (familiari, amici, colleghi) e adottare insieme a loro precauzioni adeguate. In questo modo, sapendo che la vittima non è indifesa, l’aggressore sarà maggiormente portato a desistere.

Dottoressa Professoressa Cristina Siciliano


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