INVALIDITA’ CIVILE: L’AVVOCATO D’AMBRA risponde

Roma, 12 Marzo 2014

Abbiamo avuto il piacere di incontrare l’Avvocato D’Ambra Giandomenico che ci ha illustrato alcune informazioni utili ed importanti sul tema dell’Invalidità Civile.

Può spiegarci cosa si intende per Invalidità Civile?

L’invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito.

L’esatta definizione di legge risale al 1971 (Legge 118/1971) ed è la seguente: “si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.”

L’invalidità è “civile” quando non deriva da cause di servizio, di guerra, di lavoro.

Chi può presentare la domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile?

Le persone invalide possono ottenere alcuni benefici a condizione che abbiano ottenuto il riconoscimento della loro invalidità. La richiesta di riconoscimento di invalidità può essere presentata: dall’interessato che si ritiene invalido; da chi rappresenta legalmente l’invalido (genitore, o nel caso degli interdetti dal Tutore); da chi cura gli interessi dell’invalido (nei casi degli inabilitati è il Curatore).

A chi si presenta la domanda?

La richiesta di riconoscimento di invalidità va presentata all’INPS. Dal 1° gennaio 2010 la presentazione della domanda avviene in modo informatizzato ed è necessario coinvolgere, in prima battuta, il medico curante. Occorre subito precisare che l’intero iter deve concludersi entro 270 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Entro 90 giorni dalla presentazione, la Commissione deve comunicare la convocazione a visita, contenente il luogo e la data. Qualora la persona fosse impossibilitata, in virtù della patologia, a presentarsi nel luogo di convocazione, potrebbe chiedere (se non la già fatto al momento dell’istanza) che si esegua una “visita domiciliare”

Qual’è la differenza tra il certificato di invalidità civile e lo stato di Handicap?

Il certificato di invalidità civile attiene esclusivamente ad una valutazione medico-legale, che tenga presente della patologia diagnosticata e di quanto questa limiti le funzioni neurologiche, deambulatorie, sensitive, di autodeterminazione della persona. Invece, con il certificato dello stato di Handicap, ai sensi dell’art.4 Legge n. 104/1992, si attestano le ripercussioni sociali e di relazione che una certa disabilità può comportare per la persona.

Come può essere calcolata?

In linea generale l’invalidità civile viene definita in percentuale nel caso in cui l’interessato sia maggiorenne. Viene inoltre indicata la percentuale di invalidità per i maggiori di quindici anni ai fini dell’iscrizione alle liste speciali di collocamento ai sensi della Legge 68/1999.

Ai soli fini dell’assistenza sociosanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Il Decreto ministeriale del 5 febbraio 1992 definisce le modalità per la valutazione dell’invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, e indica le relative percentuali di riferimento.

L’accertamento delle minorazioni civili è effettuato dalle specifiche Commissioni operanti presso ogni Azienda Usl.

Viene effettuato con criteri diversi da quelli adottati per la valutazione dello stato di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e produce un verbale di certificazione diverso.

Quali sono i benefici economici?

Il riconoscimento dell’invalidità civile porta al riconoscimento di una serie di benefici in capo all’invalido. L’entità e la tipologia dei benefici spettanti dipendono dalla gravità dell’invalidità e da altre specifiche condizioni. Ma in sintesi, i benefici possono essere:

Indennità di frequenza; Assegno mensile; Pensione di inabilità; Indennità di accompagnamento; Indennità di accompagnamento per “ciechi assoluti”; Pensione ai ciechi assoluti; Indennità speciale per ventesimisti; Pensione parziale ai ciechi ventesimisti; Assegno mensile a vite per decimisti; Indennità mensile; Pensione ai sordomuti; Indennità di comunicazione.

I benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all’ASL. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa.

Per qualsiasi ulteriore informazione mail giandomenicodambra@studiolegaledambra.it

di Silvia Pozzi

 

 


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