CONTI CORRENTI BANCARI – Anatocismo e prescrizione: dalle Sezioni Unite un duro colpo alle banche

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione sono intervenute nuovamente sul tema del divieto di anatocismo in relazione ai contratti di conto corrente bancari ed hanno chiario,  con la recentissima Sentenza n.24418 del 3.12.2010, che qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto di apertura di linea di credito in conto corrente abbiano avuto solo funzione rispristinatoria della provvista, la relativa operazione non può essere qualificata propriamente come “pagamento” effettuato dal “solvens”. Ne consegue che, in tali ipotesi, il termine di prescrizione decennale cui è soggetta l’azione di ripetizione dell’indebito conseguente alla declaratoria di nullità, per avere la banca applicato tassi o capitalizzazione degli interessi in violazione del divieto di anatocismo, decorre dalla data in cui è stato estinto il conto in cui le partite relative agli interessi non dovuti sono stati annotati.

La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, affermato che si applica il termine decennale di cui all’art. 2946 c.c. e non quello quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c. (che riguarda gli interessi dovuti e non già quelli non dovuti): l’operatività della prescrizione quinquennale sarebbe, comunque, esclusa dalla stessa natura del conto corrente bancario – quale contratto di durata – ove il saldo a chiusura di ogni trimestre non comporta il frazionamento del debito in distinti rapporti obbligatori trattandosi di obbligazioni unitarie con riferimento alle quali opera conseguentemente l’ordinaria prescrizione decennale (cfr tra tante cass. 29.1.1999 n. 802 e cass. 3.2.1999 n. 1110),

E’ stato, inoltre, precisato che la particolare natura del rapporto di conto corrente bancario incide sul dies a quo del termine prescrizionale che comincia a decorrere dalla chiusura del rapporto perché solo il saldo finale – quale frutto di tutte le movimentazioni in dare ed avere – ha il carattere della definitività: in altri termini il rapporto pur articolandosi in una pluralità di atti esecutivi si atteggia come unico ed unitario per cui è soltanto con quella chiusura che i crediti e i debiti diventano definitivi (v. cass. 14.5.2005 n. 10.127 e cass. 23.3,2004 n. 5720).

Ne discende che il correntista di una banca che intende far dichiarare la nullità della clausola che prevede interessi anatocistici e ripetere quanto indebitamente pagato ha dieci anni di tempo dalla chiusura del conto.

È quindi opportuno ed auspicabile, che tutti coloro che hanno o hanno avuto un contratto di conto corrente (purché non sia stato chiuso da più di 10 anni) che ha registrato degli scoperti ed al quale sono state illegittimamente addebitate somme da parte degli Istituti di credito, inviino una formale diffida alla propria Banca, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, chiedendo la restituzione delle somme illegittimamente percepite.

Sul fronte capitalizzazione degli interessi il Collegio esteso ha rafforzato un principio già sancito dalla sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 21095 del 4 novembre 2004 e secondo la quale la previsione negoziale di capitalizzazione degli interessi deve dichiarata nulla, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad l’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale).

 


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