CONCORSO DI PERSONE NEL REATO: L’AVVOCATO D’AMBRA RISPONDE

L’Avvocato D’Ambra Giandomenico ci ha illustrato alcune informazioni utili ed importanti sul tema del Concorso nel Reato.

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– Quando si parla di CONCORSO NEL REATO?

Si ha concorso di persone nel reato, quando più persone pongono in essere insieme un reato che, astrattamente, può essere realizzato anche da una sola persona. Il fenomeno viene chiamato anche concorso eventuale di persone per contraddistinguerlo dal c.d. concorso necessario di persone, che si ha quando la stessa norma incriminatrice di parte speciale che richiede, per la esistenza del reato, una pluralità  di soggetti attivi (ad es. la rissa, art. 588 c.p.).

Il concorso è disciplinato dall’art. 110 c.p. che testualmente recita: “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita”.

– Ci sono dei requisiti?

I requisiti strutturali del concorso sono la pluralità di soggetti agenti (per aversi concorso sono sufficienti anche solo 2 persone), la realizzazione di un fatto illecito, la partecipazione di ciascun concorrente alla determinazione dell’evento e l’elemento soggettivo (non si limita alla coscienza e volontà del fatto criminoso, ma comprende anche la consapevolezza che il reato viene commesso con altre persone).

Affinché possa essere inquadrata la fattispecie del concorso, occorre la partecipazione di tutti i correi alla realizzazione del fatto illecito e il contributo causale di ciascuno deve estrinsecarsi in una condotta materiale esteriore.

Per quanto attiene al requisito della realizzazione dell’illecito va detto che in rispetto al principio di materialità ed offensività che ispirano il nostro Codice Penale, l’art. 115 stabilisce che qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto della sussistenza dell’accordo. La sussistenza di quest’ultima circostanza può al massimo comportare l’applicazione di misure di sicurezza.

– Ci sono delle tipologie di concorso?

Certamente; il concorso può essere: – materiale (il correo interviene personalmente nella serie di atti che danno vita all’elemento materiale del reato) o morale (il correo dà un impulso psicologico alla realizzazione di un reato che materialmente viene commesso da altre persone); – eventuale (quando il reato può indifferentemente essere commesso da un singolo soggetto o da una pluralità di persone) o necessario (quanto la realizzazione del reato richiede necessariamente una pluralità di persone es. la rissa, la corruzione ecc.).

L’Ordinamento è molto chiaro sul punto: per tutti i concorrenti verrà applicata la pena prevista per il reato commesso e ciò a prescindere dal singolo apporto contributivo di ciascuno nella determinazione dell’illecito. Agli articoli 112 e 114 il codice penale si ammette la possibilità per il Giudice di procedere a una graduazione delle pene a seconda del singolo apporto contributivo dei concorrenti della determinazione del reato mediante l’applicazione di circostanze attenuanti e aggravanti.

– Quindi ci sono delle differenza sulla responsabilità dei concorrenti?

Due sono i modelli fondamentali per valutare e punire i concorrenti, quello della responsabilità  differenziata, in base al quale i concorrenti sono considerati diversamente responsabili e punibili a seconda dei differenti tipi di concorso; e quello della pari responsabilità, per cui essi sono considerati egualmente responsabili e punibili, in via di principio, salvo valutare in concreto la loro reale responsabilità  e graduare la pena in base al ruolo effettivamente avuto. E’ quindi previsto un aumento di pena per i promotori e per gli organizzatori del reato, per quanti abbiano determinato a commettere il reato a un incapace (o minore degli anni 18) o a una persona sottoposta alla propria autorità. Una diminuzione di pena è invece prevista per i concorrenti che abbiano avuto una minima partecipazione al reato, ai minori degli anni 18 e agli infermi di mente.

– Cosa intendiamo per concorso anomalo?

Quest’ultimo si verifica quando uno dei partecipanti all’esecuzione di un reato, commette un fatto diverso da quello realmente voluto (o un altro oltre quello voluto dai concorrenti). L’articolo 116 c.p. (cd. aberratio delicti) disciplina tale ipotesi e stabilisce che “qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione o omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave”.

L’Ordinamento prevede quindi che il concorrente risponde del reato ancorché non voluto, se, anche lui, con il suo comportamento, ha determinato il verificarsi dello stesso reato. Se quindi il reato si è realizzato anche mediante il suo apporto contributivo, il concorrente risponderà del fatto commesso e ciò anche se voleva un reato diverso. Il concorrente risponde anche se il reato che lui ha contribuito ha realizzare, è la logica e prevedibile conseguenza di un reato preventivamente programmato.

La fattispecie prevista dall’art. 116 sembra prevedere un’ipotesi di responsabilità oggettiva. Sul punto la Corte Costituzionale (Sentenza 13.5.1965 n. 42) ha precisato che “il reato diverso più grave commesso dal concorrente” deve potere “rappresentarsi alla psiche dell’agente, nell’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto“.

Il successivo articolo 117 del c.p. stabilisce poi che “se per le condizioni o le qualità personali del colpevole o per i rapporti fra il colpevole e l’offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato […]”.

Se quindi il reato viene commesso in concorso da una persona qualificata e da altre non qualificate, è prevista una conseguenza unitaria per cui anche in presenza di un reato proprio (es. appropriazione indebita) che viene commesso in concorso da un pubblico ufficiale e da un soggetto normale, anche per quest’ultimo troverà applicazione la sanzione prevista per il peculato (appropriazione indebita posta in essere da un pubblico ufficiale). In tali ipotesi, però il Codice prevede che per i soggetti non qualificati possa essere disposta una riduzione della pena prevista per il reato commesso.

– A volte si parla anche dell’agente provocatore, può spiegarci la sua figura?

L’agente provocatore è una figura presa in considerazione nel Codice penale che lo definisce la persona che induce e/o collabora con altre persone a commettere reati al solo scopo di assicurare alla giustizia i colpevoli. L’agente provocatore (es. agente di polizia infiltrato) va esente da pena solo se questi, sapendo che determinate persone stanno per commettere un reato, provoca un’occasione per scoprirli. L’Ordinamento prevede la non punibilità di tali persone per il solo fatto della mancanza del dolo. E’ invece punito l’agente che induce taluno a porre in essere un comportamento illecito prima inesistente nella sua volontà. Secondo la Cassazione, la liceità della condotta del confidente agente provocatore sussiste solo se l’attività di questi si limita a un’osservazione e/o controllo e contenimento delle azioni illecite che devono essere esclusivamente opera altrui. Il Codice prevede tale figura per l’acquisto simulato di droga (T.U. 309/1990) e di materiale pornografico (L. 269/1998), per il compimento di operazioni di polizia finalizzate alla lotta contro il terrorismo (L. 374/2001 e successive modifiche

Lo Studio dell’Avv. Giandomenico D’Ambra garantisce la migliore difesa possibile. Per qualsiasi ulteriore informazione giandomenicodambra@studiolegaledambra.it

 di Silvia Pozzi


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