MISURE DI PREVENZIONE: L’AVVOCATO D’AMBRA RISPONDE

Roma, 17 Aprile 2014

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Abbiamo avuto nuovamente il piacere di incontrare l’Avvocato D’Ambra Giandomenico che ci ha illustrato alcune informazioni utili ed importanti sul tema delle Misure di Prevenzione. 

Cosa si intende per Misure di Prevenzione?

Le misure di prevenzione sono dei provvedimenti sanzionatori di carattere amministrativo (cioè non penale) diretti ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti considerati socialmente pericolosi.

A differenza delle misure di sicurezza, esse non presuppongono la commissione di un reato, ma hanno lo scopo di prevenirlo, arginando la pericolosità sociale di determinate categorie di individui; per la loro applicazione è sufficiente la semplice esistenza di un indizio a carico del soggetto.

Quali sono le tipologie?

Le misure di prevenzione sono piuttosto numerose anche perché sono state aumentate dal Legislatore con successivi interventi in materia di lotta al terrorismo, al traffico degli stupefacenti ed alla criminalità organizzata.
Vediamo le misure “tipiche”:

La legge distingue tra:

a) misure di prevenzione personali: che incidono sulla libertà personale o di circolazione;

b) misure di prevenzione patrimoniali: che incidono sul patrimonio;

c) effetti interdittivi derivanti dall’applicazione di misure di prevenzione personali;

Il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (codice antimafia) unifica la disciplina delle misure di prevenzione prevista dalla precedente normativa.

Come si riconoscono?

Sono misure di prevenzione personali quelle applicate dal questore (misure di prevenzione amministrative) appartenente all’autorità amministrativa, in quanto non comportano restrizioni della libertà personale e sono: l’avviso orale ;il rimpatrio con foglio di via obbligatorio ;il divieto di accesso ai luoghi interessati da manifestazioni sportive (art. 6 L. 13 dicembre 1989 n. 401).l’ammonimento per atti persecutori (art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11)le misure ex art. 75-bis del TU stupefacenti (vedi G. Calesini, cit. cap. XXII par. 3.2).

Se vengono applicate dall’autorità giudiziaria (misure di prevenzione giurisdizionali) sono tutte quelle misure di prevenzione, che essendo restrittive della libertà personale, rientrano nella previsione dell’art.13 della Costituzione e sono quindi obbligatoriamente devolute alla competenza delle autorità giudiziarie e sono: Inosservanza, sanzioni e obblighi  arresto fuori flagranza e fermo;

Sono misure di prevenzione a carattere patrimoniale (misure di prevenzione patrimoniali) e sono: il sequestro; la confisca.la cauzione; l’amministrazione giudiziaria dei beni.

Sono effetti interdittivi derivanti delle misure di prevenzione personali (misure di prevenzione interdittive) e sono:impossibilità di ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni;la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni;il divieto di concludere contratti di appalto, cottimo fiduciario, fornitura di opere, beni e servizi riguardanti la P.A.gli altri effetti previsti dal c.p.p. e dalle leggi speciali.

Potremmo dire che le Misure di prevenzione sono anche delle Misure di sicurezza?

Le misure di prevenzione non debbono essere confuse con la pena o con le misure di sicurezza, che sono invece sanzioni penali.
Le misure di prevenzione e le misure di sicurezza si distinguono tra loro anzitutto in quanto le prime hanno carattere amministrativo e preventivo, mentre le seconde hanno carattere giudiziario e repressivo.

Anche il concetto di pericolosità, rilevante per le misure di sicurezza, non deve essere confuso con l’analogo concetto posto a fondamento delle misure di prevenzione.
In sintesi:
a) la pericolosità sociale che è presupposto per l’applicazione della misura di sicurezza è collegata alle nozioni di gravità del reato e di capacità a delinquere che si ricavano dagli artt. 133 e 133-bis del codice penale. È socialmente pericolosa la persona che dopo aver commesso un fatto reato, è probabile che ne commetta altri;
b) la pericolosità rilevante per la sicurezza pubblica ai fini delle misure di prevenzione non è collegata ad un fatto costitutivo di reato, e si desume dalla appartenenza o meno del soggetto a una delle categorie indicate dalla legge.

Attenzione! Per le sole misure di prevenzione patrimoniali, finalizzate ad aggredire i beni illecitamente acquisiti (che possono essere richieste disgiuntamente da quelle personali) si prescinde dalla pericolosità sociale del soggetto preposto. Ciò consente l’adozione della misura anche nei confronti degli eredi della persona pericolosa.

Come possiamo capire la differenza?

Secondo una distinzione impropria, si dicono amministrative le misure di prevenzione adottate dall’autorità amministrativa; sono invece definite giurisdizionali quelle applicate dall’autorità giudiziaria.
La distinzione è impropria in quanto tutte le misure di prevenzione (anche quelle cd. giurisdizionali), mantengono sempre il carattere amministrativo.

All’applicazione di una misura di prevenzione consegue l’inasprimento delle sanzioni, nell’eventualità che siano commessi determinati reati e la possibilità, per la polizia giudiziaria di procedere all’arresto anche fuori flagranza.

Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l’arresto. Se l’inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione ed è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza. (art. 75).

Se la persona sottoposta a misure commette determinati reati, per i quali è consentito l’arresto in flagranza, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza. (art. 71).

Il soggiornante obbligato che, avendo ottenuto l’autorizzazione ad allontanarsi, non rientri nel termine stabilito, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, o si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punito con la reclusione; è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.(art. 76).

1. Nei confronti dei soggetti appartenenti ad una delle categorie che consentono le misure giurisdizionali (art. 14) il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all’articolo 384 del codice di procedura penale, purchè si tratti di reato per il quale è consentito l’arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell’articolo 381 c.p.p. (art. 77).

Come si applicano?

Le misure di prevenzione previste dal nostro ordinamento sono applicabili:

1. a coloro che in base ad elementi di atto debbano ritenersi dediti a traffici delittuosi;

2. a coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi sulla base di elementi di fatto che vivono abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuosi;

3. coloro che per il loro comportamento, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Se si viene sottoposti ad una misura di prevenzione cosa bisogna fare?

Le persone sottoposte, ad una misura di prevenzione con provvedimento definitivo, sono tenute a comunicare per dieci anni, al nucleo di polizia tributaria tutte le variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14.
Gli obblighi cessano quando la misura di prevenzione è a qualunque titolo revocata.

Misure di sicurezza e misure di prevenzione, pur assolvendo a funzioni parzialmente assimilabili in quanto entrambe dirette alla prevenzione dal pericolo della commissione di fatti di reato, si distinguono sotto il profilo strutturale in quanto, mentre le misure di sicurezza presuppongono la commissione di un fatto di reato o, come nei casi di cui agli artt. 49 cp e 115 cp, di un c.d. quasi reato, le misure di prevenzione prescindono da tale presupposto e sono applicate sulla base di indizi di pericolosità contemplati da specifiche norme di legge (cfr., ad esempio, l’art. 1 della L. n. 1423 del 1965).

Lo Studio dell’Avv. Giandomenico D’Ambra garantisce la migliore difesa possibile per il soggetto nei cui confronti viene proposta una misura di prevenzione. Per qualsiasi ulteriore informazione giandomenicodambra@studiolegaledambra.it

 di Silvia Pozzi

 

 


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